Regolamento (UE) 2025/40

Regolamento PPWR: conformità UE per gli imballaggi cosmetici

Applicabile in tutti i 27 Stati membri dell’UE dal 12 agosto 2026

Il regolamento PPWR – il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – sostituisce la Direttiva 94/62/CE con norme direttamente vincolanti su sostanze, documentazione, riciclabilità, etichettatura e contenuto riciclato. Cosmereg aiuta marchi cosmetici, importatori e distributori a individuare i propri obblighi, predisporre la documentazione tecnica e firmare una Dichiarazione di conformità UE solida per ogni imballaggio.

EU PPWR
11 feb 2025
Entrata in vigore
12 ago 2026
Applicazione generale, DdC e documentazione tecnica
12 ago 2028
Etichette UE armonizzate per la raccolta*
1 gen 2030
Classi di riciclabilità e contenuto riciclato
Perché è importante

Siete in grado di dimostrare oggi la conformità dei vostri imballaggi?

Con la vecchia Direttiva imballaggi, la maggior parte delle aziende cosmetiche si affidava alle dichiarazioni dei fornitori e alle norme nazionali. Il PPWR cambia le regole: essendo un Regolamento si applica allo stesso modo in tutti gli Stati membri e introduce una procedura formale di conformità. Ogni imballaggio immesso sul mercato UE richiede documentazione tecnica e una Dichiarazione di conformità UE prima della vendita.

Per i cosmetici questi obblighi si aggiungono a quelli del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Vasetti, tubetti, contagocce, pompe, astucci, scatole di spedizione e imballaggi per l’e-commerce rientrano tutti nel campo di applicazione, sia che i prodotti siano fabbricati nell’UE, negli Stati Uniti, in Corea o altrove.

Cosmereg gestisce già PIF, CPSR e servizi di Persona responsabile per i marchi che entrano nell’UE. Applichiamo lo stesso rigore documentale agli imballaggi, così che il fascicolo del prodotto e quello dell’imballaggio siano coerenti.

Le lacune più frequenti nei portafogli cosmetici

Obblighi principali

Cosa richiede il regolamento PPWR per gli imballaggi cosmetici

Gli obblighi entrano in vigore per fasi. Alcuni si applicano già, altri dipendono da atti di esecuzione che la Commissione sta ancora adottando. Monitoriamo entrambi.

Da ago 2026

Restrizioni sulle sostanze

La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare 100 mg/kg nell’imballaggio o nei suoi componenti e le sostanze preoccupanti devono essere ridotte al minimo. Il divieto di PFAS riguarda gli imballaggi a contatto con alimenti, non quelli cosmetici, ma i PFAS restano sotto osservazione.

Da ago 2026

Documentazione tecnica e Dichiarazione di conformità

Il fabbricante dell’imballaggio esegue la valutazione della conformità, redige la documentazione tecnica e firma una Dichiarazione di conformità UE per ogni imballaggio o famiglia, da tenere a disposizione delle autorità.

Dal 2030

Riciclabilità

Gli imballaggi devono essere progettati per il riciclo. Dal 1° gennaio 2030 non potranno essere immessi sul mercato imballaggi al di sotto della classe di riciclabilità C; dal 2038 la soglia sale alla classe B.

Per fasi

Riduzione al minimo e spazio vuoto

Peso e volume devono essere ridotti a quanto richiesto dalla funzione e dalla sicurezza del prodotto. Dal 2030 gli imballaggi multipli, per il trasporto e per l’e-commerce avranno un rapporto massimo di spazio vuoto del 50%.

Dal 2030

Contenuto riciclato nella plastica

Dal 2030 gli imballaggi in plastica dovranno contenere percentuali minime di materiale riciclato post-consumo, che aumenteranno nel 2040. L’obiettivo applicabile dipende dal polimero e dalla categoria di imballaggio.

Da ago 2028*

Etichettatura armonizzata

Etichette UE basate su pittogrammi, che indicano la composizione dei materiali per la raccolta differenziata, sostituiscono i loghi nazionali. La grafica delle etichette cosmetiche dovrà integrarle accanto alle informazioni obbligatorie dell’articolo 19.

* 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’atto di esecuzione pertinente, se successivo. La registrazione del produttore (EPR) continua a essere gestita tramite i sistemi nazionali di ciascuno Stato membro.

Calendario

Calendario del regolamento PPWR: le date chiave per le aziende cosmetiche

In sintesi: prima documentazione e sostanze, poi etichette, infine progettazione e contenuto riciclato.

22 gennaio 2025

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Adozione del Regolamento (UE) 2025/40, entrato in vigore l’11 febbraio 2025.

12 agosto 2026 · Già applicabile

Data di applicazione generale

Limiti per i metalli pesanti, valutazione della conformità, documentazione tecnica e Dichiarazione di conformità UE obbligatori per gli imballaggi immessi sul mercato. Abrogazione della Direttiva 94/62/CE.

12 febbraio 2028

Spazio vuoto negli imballaggi per la vendita

Gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita devono ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario per la funzionalità.

12 agosto 2028*

Etichettatura UE armonizzata

Le etichette sulla composizione dei materiali per la raccolta diventano obbligatorie; le etichette nazionali parallele vengono eliminate.

1 gennaio 2030

Classe di riciclabilità C e contenuto riciclato

Divieto per gli imballaggi non riciclabili sotto la classe C; primi obiettivi minimi di contenuto riciclato per la plastica; limite del 50% di spazio vuoto per imballaggi multipli, per il trasporto e per l’e-commerce.

2038 – 2040

Soglie più severe

La riciclabilità minima sale alla classe B (2038) e gli obiettivi di contenuto riciclato aumentano (2040).

Operatori economici

Marchio, importatore o distributore? Il vostro ruolo PPWR determina gli obblighi

Il PPWR definisce ruoli propri, che non coincidono esattamente con quelli del Regolamento cosmetici. Per ogni prodotto e mercato serve quindi un’analisi specifica.

RuoloChi è di solito nel settore cosmeticoObblighi principali
FabbricanteL’azienda che produce l’imballaggio, o lo fa progettare o produrre, e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio – di norma il titolare del marchio.Valutazione della conformità, documentazione tecnica, Dichiarazione di conformità UE, etichettatura, tracciabilità, azioni correttive.
ImportatoreIl soggetto UE che immette sul mercato UE imballaggi di un fabbricante extra-UE.Verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione e redatto la documentazione; conservare una copia della DdC; indicare i propri dati sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
DistributoreRivenditori, grossisti e marketplace che mettono a disposizione prodotti imballati nell’UE.Dovuta diligenza: verificare la presenza delle etichette e informazioni richieste; non fornire imballaggi ritenuti non conformi.
Produttore (EPR)L’operatore che per primo mette a disposizione l’imballaggio in ciascuno Stato membro, compresi i venditori extra-UE che spediscono direttamente ai consumatori.Registrarsi ai sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore, dichiarare i volumi, versare i contributi; nominare un rappresentante autorizzato ove richiesto.
FornitoreFornitori di componenti e materiali, trasformatori, produttori di inchiostri e pigmenti.Fornire al fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità.

Importante per i marchi extra-UE: la vostra Persona responsabile ai sensi del Regolamento 1223/2009 non è automaticamente il fabbricante, l’importatore o il rappresentante EPR ai fini del PPWR. Definiamo questi ruoli in modo esplicito, così che nulla resti scoperto.

L’approccio Cosmereg

Un unico approccio documentale: dove il PPWR incontra il vostro PIF

Il vostro CPSR deve già considerare il materiale di imballaggio, le impurezze e la possibile migrazione. Gli stessi dati dei fornitori supportano la documentazione tecnica PPWR. Prepariamo entrambi insieme, senza dover contattare i fornitori due volte.

Un’unica richiesta ai fornitori

Un solo questionario copre specifiche dei materiali, metalli pesanti, sostanze preoccupanti e dati di migrazione sia per il CPSR sia per il fascicolo PPWR.

Dati coerenti

Codici dei componenti, materiali e pesi restano allineati tra PIF, grafiche e Dichiarazione di conformità.

Pronti per le verifiche

Quando un’autorità o un rivenditore lo richiede, potete fornire il fascicolo di sicurezza del prodotto e quello dell’imballaggio dallo stesso archivio strutturato.

I nostri servizi

Servizi di conformità PPWR per i marchi cosmetici

Scegliete il programma completo o solo il modulo di cui avete bisogno.

Gap analysis PPWR

Revisione del portafoglio per SKU e componente, mappatura dei ruoli, classificazione dei rischi e piano d’azione prioritario con responsabili e scadenze.

Documentazione tecnica e DdC

Preparazione della documentazione tecnica e delle Dichiarazioni di conformità UE per imballaggio o famiglia, sulla base di norme armonizzate o linee guida riconosciute, ove disponibili.

Gestione dei dati dei fornitori

Questionari, solleciti e revisione di dichiarazioni, rapporti di prova e specifiche dei fornitori, con segnalazione e gestione delle lacune.

Test su metalli pesanti e sostanze

Piani di analisi e coordinamento con laboratori accreditati quando i dati dei fornitori mancano o non sono affidabili. Test sui prodotti cosmetici →

Revisione delle etichette

Revisione delle grafiche per integrare le etichette UE armonizzate con l’etichettatura cosmetica dell’articolo 19 e con le etichette tradotte.

Monitoraggio normativo continuo

Aggiornamenti su atti di esecuzione, metodologia di riciclabilità, norme sul contenuto riciclato e modifiche nazionali EPR, applicati al vostro portafoglio.

01

Ambito

Inviateci l’elenco degli SKU, le specifiche degli imballaggi e i mercati. Confermiamo ruoli e ambito.

02

Valutazione

Esaminiamo i componenti rispetto ai requisiti PPWR attuali e futuri.

03

Documentazione

Prepariamo con i vostri fornitori la documentazione tecnica e le Dichiarazioni di conformità.

04

Aggiornamento

Manteniamo aggiornati i fascicoli quando cambiano imballaggi, fornitori e norme.

FAQ

Domande frequenti sul PPWR dai marchi cosmetici

Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026. Diversi obblighi entrano in vigore più tardi, in particolare l’etichettatura armonizzata dal 2028 e le classi di riciclabilità e gli obiettivi di contenuto riciclato dal 2030.

Sì. Il PPWR riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, indipendentemente da materiale, dimensione o origine: contenitori primari, astucci, cofanetti regalo, imballaggi per il trasporto e per l’e-commerce dei prodotti cosmetici.

La restrizione sui PFAS del PPWR si applica agli imballaggi a contatto con alimenti. Gli imballaggi cosmetici non rientrano in questo divieto specifico, ma devono comunque rispettare il limite di 100 mg/kg per i metalli pesanti e l’obbligo generale di ridurre al minimo le sostanze preoccupanti. Sono inoltre in preparazione restrizioni UE sui PFAS nell’ambito di REACH.

Il fabbricante ai sensi del PPWR, che per la maggior parte dei prodotti cosmetici è il titolare del marchio che immette l’imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio. Gli importatori devono verificare che la dichiarazione esista e conservarne una copia. I fornitori devono fornire i dati a supporto.

Sì. Se i vostri prodotti sono venduti nell’UE, gli imballaggi devono essere conformi. A seconda del modello di distribuzione potreste essere voi il fabbricante, il vostro importatore UE potrebbe avere degli obblighi e potrebbe servire una registrazione EPR o un rappresentante autorizzato in ogni Stato membro in cui vendete direttamente.

Non automaticamente. Il ruolo di Persona responsabile deriva dal Regolamento cosmetici. I ruoli PPWR sono definiti separatamente e devono essere assegnati e documentati in modo autonomo. 

Gli imballaggi immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono essere coperti da una Dichiarazione di conformità. Vendere senza aumenta il rischio di provvedimenti delle autorità, delisting da parte dei rivenditori e ritiro dal mercato. Un piano prioritario che parte dagli SKU con volumi e rischi più alti riduce rapidamente l’esposizione.

I requisiti fondamentali sugli imballaggi si applicano a tutte le aziende. Alcune disposizioni su riutilizzo e riduzione al minimo prevedono esenzioni limitate per le microimprese, che verifichiamo caso per caso.

I fornitori devono fornire le informazioni, ma la valutazione della conformità e la Dichiarazione di conformità spettano al fabbricante, di solito il marchio. Dovete verificare i dati dei fornitori e raccoglierli in un fascicolo difendibile.

Da una gap analysis: elencate SKU e componenti, confermate il vostro ruolo in ciascun mercato, raccogliete ciò che i fornitori hanno già e classificate le lacune. Saprete così quali Dichiarazioni di conformità rendere prioritarie e quali riprogettazioni pianificare per il 2028 e il 2030.

Un piano PPWR chiaro per il vostro portafoglio di imballaggi

Inviateci l’elenco degli SKU e i mercati in cui vendete. Confermeremo il vostro ruolo, definiremo l’ambito e vi invieremo un preventivo a prezzo fisso per la gap analysis.

Servizi correlati per la conformità cosmetica nell’UE

Questa pagina riassume il Regolamento (UE) 2025/40 a scopo informativo, aggiornata a ottobre 2026. Diversi obblighi dipendono da atti di esecuzione e delegati ancora in fase di adozione. Contattate Cosmereg per una consulenza sui vostri prodotti specifici.

Torna in alto